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Che cosa sono e come funzionano i certificati bianchi?

Che cosa sono e come funzionano i certificati bianchi?

I certificati bianchi sono nati nel lontano 2005 e sono uno dei tre meccanismi di incentivazione dei progetti di efficienza energetica. Ma come si ottengono e come funzionano?

In Italia esistono tre meccanismi statali di incentivazione dei progetti di efficienza energetica:

  • le detrazioni fiscali, chiamate anche eco bonus;
  • il conto termico;
  • i titoli di efficienza energetica (TEE), detti anche certificati bianchi.

In particolare i Certificati Bianchi sono degli incentivi che premiano il risparmio di energia fossile ed hanno lo scopo di incentivare la trasformazione del sistema energetico italiano. Questi certificati sono, entrando più nel dettaglio, dei titoli negoziabili che attestano il raggiungimento di un risparmio energetico attraverso opportuni interventi di efficienza energetica. Sono nati in seguito al Protocollo di Kyoto, quando sono stati fissati degli obiettivi, da raggiungere entro il 2020:

  • tagliare del 20% (in relazione ai livelli del 1990) le emissioni di gas serra;
  • raggiungere una quota minima del 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili;
  • ottenere un miglioramento del 20% dell’efficienza energetica.

Tonnellata Equivalente di Petrolio

Un certificato equivale ad una tonnellata equivalente di petrolio (TEP). Da quando nel 2005 è partito questo schema sino al 2017 si è riusciti a risparmiare quasi 26 milioni di TEP, risultato che ha reso questo tipo di incentivo il più longevo e produttivo per l’efficienza energetica.

Nonostante nei primi 9 mesi del 2017 siano stati riconosciuti dal Gestore dei Servizi Energetici (società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e che ricopre un ruolo fondamentale per lo sviluppo e l’incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia) congiuntamente con l’RSE (Ricerca per lo Sviluppo Energetico) ed Enea oltre 4 milioni di Titoli di Efficienza Energetica, tuttora questi titoli sono per lo più sconosciuti al grande pubblico. Questo è dovuto principalmente al fatto che questa normativa è destinata alla premiazione dei risparmi energetici di grandi aziende ed enti pubblici.

Il certificato Bianco si può ottenere i due modi:

  • attraverso degli interventi specifici di efficienza energetica;
  • attraverso l’acquisto presso altri soggetti di Titoli di Efficienza Energetica, come predisposto dal GSE (Gestore dei Mercati Energetici).

Tra le caratteristiche principali dei Certificati Bianchi segnaliamo:

  • copre tutti i settori (ad esempio industria, agricoltura, terziario, residenziale, etc.);
  • copre molti interventi di efficientamento energetico (sia il cogeneratore, l’illuminazione, l’involucro edilizio fino ai processi industriali);
  • il progetto può essere presentato dai distributori di elettricità e gas naturale, i soggetti pubblici e privati in possesso di certificazione relativa alla norma UNI CEI 11252, le ESCO (Energy Service Company) certificate e e le società con sistema di gestione dell’energia certificato ISO 50001 o con EGE certificato;
  • ogni certificato bianco corrisponde ad 1 TEP;
  • ogni certificato viene rilasciato per un tempo che va da 3 a 10 anni (per gli interventi più complessi);
  • il valore dei TEE ha raggiunto anche valori superiori ai 400 euro per TEP, anche se il valore medio spesso è stato tra i 100 ed i 110 euro per TEP.

Compra Vendita dei titoli

Per le società distributrici di elettricità e gas naturale con più di 50 mila utenti è previsto l’obbligo di raggiungere obiettivi di risparmio energetico maggiori di anno in anno. L’obbiettivo è raggiunto quando la società presenta un corrispondente numero di certificati, che possono essere ottenuti dal distributore o attraverso interventi di efficientamento energetico od acquistando i certificati dagli altri soggetti ammessi a presentare progetti.

Quindi nel momento in cui una impresa realizzi un intervento di efficientamento energetico, ad esempio pensiamo al caso di una impresa industriale che proceda alla sostituzione di un macchinario produttivo, potrà ottenere dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) tanti Certificati Bianchi per quanto risparmio raggiungerà in termini di Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP). I certificati potranno essere successivamente venduti al fornitore di elettricità o di gas naturale che abbia più di 50 mila utenti.

Come ottenere i Certificati Bianchi

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato, nel Gennaio del 2017, gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico annuali che andranno raggiunti i prossimi anni. Entrando nello specifico sono 9,71 milioni per il 2019 e di 11,19 milioni per il 2020. I progetti andranno inviati al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) che procederà, entro 90 giorni dal ricevimento, alla valutazione e comunicherà la risposta. Qualora fosse positiva il GSE provvederà poi ad emettere l’esatto ammontare dei Certificati Bianchi corrispondenti.

Ci teniamo a precisare che gli incentivi dei Certificati Bianchi sono possibili qualora non siano presenti altri incentivi statali. Sarebbe pertanto inutile, per fare un esempio, inoltrare la richiesta per ricevere dei Certificati Bianchi nel caso in cui per l’installazione di un impianto fotovoltaico si sia già goduto delle detrazioni fiscali del 50 o del 65% o degli incentivi Conto Energia. In ogni caso la comunicazione al GSE deve avvenire entro e non oltre i 18 mesi dall’allaccio dell’impianto.

2017: anno record per i Certificati Bianchi

Se consideriamo i volumi scambiati e i prezzi, il 2017 è stato un anno da record per il mercato organizzato dei Titoli di efficienza energetica mentre il prezzo medo dei TEE è aumentato, rispetto al 2016, più dell’80%. Nel 2018 valore di un certificato bianco è arrivato sino a circa 400 euro,mentre oggi il suo valore è di circa 205 euro con un aumento significativo dai 100 euro a titolo di efficienza iniziali.

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Energie Rinnovabili

Rinnovabili: a che punto siamo?

Secondo una recente rilevazione nel primo trimestre di quest’anno le installazioni di Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) sono diminuite del 25%.

In particolare, la variazione rispetto all’ultimo trimestre 2015 evidenzia il trend negativo per gli impianti eolici (-93%) e per gli impianti idroelettrici (-71%), mentre gli impianti fotovoltaici col + 0,3% confermano la variazione tendenziale rispetto al primo trimestre 2015 del 33%, con una nuova potenza installata di circa 85 MW.

Nel anno 2005 veniva emanato il Primo Conto Energia e l’Italia ha conquistato i vertici fra i paesi europei con più installazioni fotovoltaiche. Con una capacità installata di 18,6 GW l’Italia segue la Germania conquistando la leadership nell’energia prodotta (a livello europeo) con 22.306 GWh

Per quanto riguarda le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico anch’esse hanno beneficiato di una serie di incentivi e quindi la produzione di energia è significativa.

A fine 2015 la potenza installata della FER elettriche ammonta a circa 51,5 GW con una produzione di circa 106.686 GWh.

Al momento sono allo studio la semplificazione dell’iter per la connessione di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici, la micro generazione e lo storage.

Piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti

Gli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici, con potenza nominale fino a 20 kW, possono connettere l’impianto di produzione alla rete di distribuzione tramite un iter semplificato.

Per la connessione e l’esercizio è possibile utilizzare un modello unico (allegato al decreto) costituito da una prima parte che contiene i dati da fornire al distributore prima dell’inizio dei lavori e da una seconda parte con i dati da fornire a fine lavori.

Possono beneficiare gli impianti di produzione:

  • realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
  • aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
  • aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
  • per il quale sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto;
  • caratterizzato da assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.

Micro generazione

Gli impianti di produzione fino a 1 kW hanno beneficiato di alcune esenzioni dal punto di vista normativo, tali da farli considerare esenti da qualsiasi obbligo, anche informativo.

L’errore, se così si può definire, nasce dalla nota pubblicata sulla Norma Cei 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica” secondo cui per impianti con potenza di generazione inferiore a 1 kW, valgono le sole prescrizioni relative agli impianti passivi.

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Questo rendeva possibile connettere alla rete elettrica un micro generatore senza la necessità di rispettare i vincoli normativi previsti per gli impianti di potenza maggiore.

La pubblicazione della Norma Cei En 50438 e la modifica ormai prossima della Norma Cei 0-21 renderanno la connessione un po’ più complessa di come appariva fino ad oggi.

Dal punto di vista procedurale, invece, la connessione di un impianto di potenza fino a 1 kW rientra nelle procedure previste dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il servizio idrico – AEEGSI (con l’eventuale beneficio previsto per i piccoli impianti fotovoltaici fino a 20 kW descritti prima).

Storage

L’accumulo elettrico si è affacciato nel mondo delle rinnovabili da un paio di anni, soprattutto in previsione di un possibile incentivo pubblico sul modello di quello tedesco.

Con la modifica della disciplina dello scambio sul posto è diventata meno remunerativa l’immissione dell’energia elettrica prodotta e non consumata nella rete elettrica.

Quindi risulta più conveniente poter accumulare questa energia per poi prelevarla quando se ne ha bisogno.

Purtroppo in questo campo le regole non sono chiare e molti hanno pensato che l’installazione di un sistema di accumulo (Energy Storage System, ESS) non dovesse sottendere a particolari vincoli normativi.

Le regole sono state definite con la Deliberazione 20 novembre 2014 n. 574/2014/R/eel “Disposizioni relative all’integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale” e dalle regole tecniche, Norme Cei 0-16 e Cei 0-21.