Smart Hut

Domotica, un 2015 dai grandi numeri

Com’è andato il 2015 per il settore della domotica? I dati sono estremamente positivi: circa 440 milioni di euro di fatturato complessivo stimato secondo gli analisti nazionali. Ma altrettanto buoni sono anche i dati relativi al panel del gruppo Hut di Assodel relativi all’ultimo trimestre e al consuntivo del 2015. C’è grande movimento, sicuramente grazie all’Ecobonus, esteso nel 2016 agli impianti di home automation, ma anche alle novità tecnologiche, a una sottile ma percepibile ripresa delle nuove costruzioni, e alla riconferma della centralità del mercato delle riqualificazioni e ristrutturazioni di vecchi edifici. Una ristrutturazione che resta senza dubbio centrale nel business di ogni azienda e di ogni professionista.
Emerge inoltre, ancora una volta, la centralità dell’installatore, figura chiave del mercato che Smart Hut vuole sottolineare con un ambizioso progetto di formazione e qualificazione, in collaborazione ENEA, all’interno del progetto Bricks, per la costruzione di un percorso nazionale ed europeo per la certificazione degli installatori di impianti domotici, ovvero gli smart home specialist. Le direttive europee spingono verso la formazione per riqualificare nuove figure professionali, come nel caso degli installatori.
Ad Hut come gruppo, il compito di unire le forze per promuovere la qualificazione di queste figure professionali, anche tramite il successo dei Roadshow della domotica (prossime tappe Bergamo il 5 maggio e Bologna il 23 giugno). Agli installatori, nel frattempo, la possibilità di profilarsi per valorizzare la proprie competenze “smart” ed entrare nel network che porterà a questa certificazione.

Il Panel cresce e segna un +22,9%!

Oggi il consolidato proviene da un panel di aziende ampio e significativo, che conta ben 68 milioni di euro di fatturato e una crescita del 22,9% nel 2015 rispetto al 2014.
Il quarto trimestre 2015, in particolare, ha chiuso con un +31,5%, impennata dovuta alle ottime performance di alcune aziende. Passando alle singole componenti del mercato domotica, il business legato al filato sia ancora imprescindibile, con uno share del 55,5%. Il wireless tuttavia cresce rispetto alla precedente indagine e si attesta al 41,5%, delineando di fatto una dicotomia sempre più percepibile tra specialisti del filato e specialisti del wireless.

Nuove costruzioni: qualcosa si muove.

Quanto ai settori applicativi, svetta il residenziale, che copre l’88% del mercato di azione del panel Hut, rispetto al 12% del segmento retail. La percentuale di fatturato delle nuove costruzioni, 47,2%, denota un segnale positivo in un comparto strutturalmente in crisi. Un dato che, si spera, ci proietta in un secondo semestre più vitale per il settore del nuovo, e, di conseguenza, in più business per le aziende e i professionisti della domotica.
Altre interessanti indicazioni ci vengono fornite dagli attori del mercato: il fatturato legato al business con gli installatori è al 59,7%. L’installatore resta il padrone del mercato, mentre il system integrator genera il 23,3% del guadagno. Anche in questo caso però valgono le specializzazioni produttive delle singole aziende.
A livello di canali di vendita, la distribuzione copre il 65,1% del fatturato, e la vendita diretta il rimanente 34,9%.

L’integrazione domotica è una realtà!

Tutti gli indici che indicano la realizzazione di impianti integrati sono aumentati, segno che la convergenza digitale sta davvero prendendo piede. I dati presentati da Hut rappresentano quindi una risposta anche a chi realizza l’integrazione concretamente. Vediamo come nelle percentuali seguenti:

  • Impianti domotici che integrano smart lighting: 59,2%
  • Impianti domotici che integrano sicurezza e video sorveglianza: 46%
  • Impianti domotici che integrano audio/video: 11,4%

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul sito di Smart Hut.

Planimetrie

Planimetrie: obbligatorio allegarle alla dichiarazione?

E’ obbligatorio per l’installatore allegare alla dichiarazione di conformità le planimetrie indicanti la disposizione delle apparecchiature elettriche? 

In nessun caso l’installatore è obbligato ad allegare le planimetrie alla dichiarazione di conformità: se il progetto è redatto dal responsabile tecnico di impresa installatrice (sotto i limiti dimensionali previsti dal DM 37/08 art. 5) gli elaborati planimetrici non sono necessari (DM 37/08 art. 7 comma 2):

Art. 7. Dichiarazione di conformita’

2. Nei casi in cui il progetto e’ redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico e’ costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.

Viceversa se il progetto è redatto da professionista iscritto a ordine o albo gli elaborati planimetrici sono da allegare al progetto, e non alla dichiarazione di conformità, quindi a carico del professionista, e non dell’installatore (Guida CEI 0-2 e DM 37/08 art.5):

Art. 5. Progettazione degli impianti

4. I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonche’ una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.

Certificazione Energetica

Certificazione energetica degli edifici: nasce la guida UNI

L’efficienza energetica è la strada da percorrere per ridurre le emissioni inquinanti e per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, la certificazione energetica degli edifici è la base per raggiungere tutto questo.

E’ stato pubblicato dall’UNI un dossier sulla “Certificazione energetica degli edifici” che punta a spiegare e far conoscete tutte le novità contenute nei 3 Decreti pubblicati il 26 luglio 2015 e che costituiscono il recepimento italiano della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici.

I tre Decreti “Requisiti Minimi”, “Linee Guida” e “Relazioni Tecniche”, definiscono esattamente tutti gli aspetti operativi in merito alle prestazioni energetiche dei nuovi edifici e quelli sottoposti a riqualificazione energetica. Inoltre vengono fornite tutte le indicazioni per redigere gli attestati di prestazione energetica (APE).

Tutte le novità sulla certificazione energetica

Nella guida vengono ovviamente trattate tutte le novità che hanno portati i decreti legislativi, approfondendo non solo la normativa tecnica nazionale, ma indicando anche i provvedimenti recepiti dalle singole regioni.

Per dare supporto a professionisti e progettisti sono presenti capitoli relativi ai servizi energetici, all’utilizza delle fonti rinnovabili…e ovviamente tutto ciò che riguarda il nuovo attestato di prestazione energetica, gliedifici a energia quasi zero.

I curatori della guida Roberto Nidasio – Project Leader Gruppo Consultivo Legge 90 e Commissione Tecnica 204 CTI e Giovanni Murano Project Leader Commissione Tecnica 201 CTI – Ente Federato UNI presentano anche tutta la storia legata al recepimento delle normative e tutti i passaggi dal recepimento italiano della Direttiva 2002/91/CE fino ai provvedimenti attuativi.

Gli autori segnalano che circa il 40% del consumo finale di energia deriva da case, uffici pubblici e privati, negozi e altre categorie di edifici. Nelle abitazioni civili, infatti, circa due terzi dei fabbisogni sono legat al riscaldamento e al comfort ambientale.

Migliorare l’efficienza degli edifici comporta tantissimi vantaggi sia come benefici diretti e quindi risparmio energetico e riduzione dei costi delle bollette sia come benefici indiretti che portano a uno sviluppo dell’economia e una ripresa del mercato interno.

Philips HUE

Il sistema di illuminazione Philips Hue si evolve

L’applicazione per gestire il sistema di illuminazione “intelligente” di Philips passa alla versione 2.0 fornendo nuove interessanti funzioni e offrendo il massimo della versatilità poiché compatibile con le principali piattaforme di domotica come Apple HomeKit, Samsung SmartThings, ecc. Le interessanti opzioni introdotte sono: “Stanze” con cui è possibile controllare contemporaneamente le luci di un determinato ambiente o di una zona specifica della casa selezionando il gruppo di lampadine che si trovano nell’area che intendiamo gestire; “Attività quotidiane” che propone quattro principali tipi di luce bianca: concentrazione, lettura, relax ed energizzante (si può attivare anche la modalità Risveglio e Luce notturna); “Scene” permette di creare l’atmosfera perfetta, infatti selezionando una foto dalla galleria del telefono Philips Hue estrarrà la palette di colori dall’immagine scegliendo automaticamente cinque sfumature, tra 16 milioni di tonalità disponibili. Con Philips Hue gen 2 è anche possibile gestire da remoto l’intero sistema di illuminazione della casa grazie alla funzione “A casa e fuori casa”, potremo dunque controllare se abbiamo spento le luci direttamente dallo smartphone e se attiviamo la geolocalizzazione le luci potranno accendersi autonomamente quando entriamo in casa o spegnersi quando lasciamo la nostra abitazione.

Cavi

Classi di reazione al fuoco dei cavi: nuova tabella CEI UNEL

E’ in inchiesta pubblica la Tabella CEI UNEL che riporta le classi di reazione al fuoco dei cavi: sono state fissate 4 classi di reazione al fuoco sulla base delle prescrizioni normative CENELEC e CEI che standardizzano classe e livello rischio.
Rimangono esclusi al momento dalla classificazione di comportamento al fuoco i cavi Resistenti al Fuoco in quanto le norme per questa gamma di prodotti sono ancora in fase di elaborazione.

Scarica il documento in formato .pdf

Etichettatura energetica

UE: direttiva Ecodesign non metterà al bando lampadine inefficienti

Che i regolamenti europei sulla progettazione sostenibile e sull’etichettatura energetica avessero dei punti oscuri nel calcolo effettivo dei consumi degli apparecchi elettrici era già noto. L’UE è quindi corsa ai ripari proponendo delle importanti modifiche alle norme attualmente in vigore e, nello specifico, proponendo una rivalutazione del fattore di tolleranza del 10% sui risultati dei test sui consumi energetici dei dispositivi.
Eliminando la variabile del 10% si otterrebbero certificazione energetiche più veritiere e una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori sui prodotti acquistati. Ma il testo di legge, discusso pochi giorni fa, presentava una falla nel sistema che subito il quotiziano inglse The Guardian ha denunciato: le lampadine non dovranno attenersi a questa restrizione della normativa.
Dalle pagine di The Guardian, Jack Hunter – referente dell’ufficio stampa del dipartimento europeo per l’ambiente – ha dichiarato che “i Governi europei hanno dato al settore dell’illuminazione la possibilità di ingannare i consumatori ancora per un tempo non definito”. In effetti, la mancanza di regole ferree sui consumi energetici delle lampadine costa circa due millioni di euro all’anno ai consumatori europei, costi che continueremo a pagare se non si eliminerà questa “scappatoia”.
La necessità dell’eliminazione del fattore di tolleranza del 10% è emersa dopo che un’indagine condotta da Marketwatch – una campagna europea volta a verificare i consumi energetici effettivi dei dispositivi –  conclusasi il marzo scorso, ha evidenziato che un elettrodomestico su cinque “bara” sui consumi energetici, rendendo poco veritiera l’etichetta relativa all’efficienza.
Installazione Impianti

Impresa non installatrice: verifica requisiti in Camera di Commercio

Secondo il Decreto 37/08 le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione degli impianti solo all’interno delle loro pertinenze. Per il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali è necessario rivolgersi alla Camera di Commercio? 

I requisiti tecnico professionali devono essere sottoposti a verifica camerale, come chiarito nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 febbraio 2009 protocollo n. 0016985 (download parere in .pdf) che rispondendo ad una richiesta di chiarimento della Camera di commercio di Macerata dice:

Relativamente al quesito, in vigenza del D.M. 37/2008, concernente l’obbligatorietà o meno della denuncia da parte delle imprese non installatrici, enti e amministrazioni pubbliche, della costituzione di uffici tecnici interni, si fa presente che i commi 5 e 6 dell’art.3 del d.m.37/2008 stabiliscono quanto segue: “5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede í requisiti previsti all’art.4. 6. Le imprese, dí cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato dell’I I giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l’artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni“.
Premesso ciò, si ritiene pertanto che l’istituzione di un ufficio tecnico interno da parte delle imprese e/o organismi summenzionati sia soggetto, ai sensi del d.m. 37/2008, alla preventiva verifica camerale del possesso, da parte del responsabile tecnico, dei requisiti tecnico-professionali.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della documentazione occorre fare riferimento alla propria Camera di Commercio, in quanto le procedure sono differenti e in alcuni casi semplificate, rispetto alla procedura per le imprese installatrici.

 

Guida CEI

Pubblicata la nuova edizione della Guida CEI 64-50

E’ stata pubblicata nei giorni scorsi la nuova edizione della Guida CEI 64-50 Edilizia ad uso residenziale e terziario: Guida per l’integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti di comunicazioni e impianti elettronici negli edifici – Criteri generali“, che sostituisce completamente la precedente edizione del 2007.

La Guida (importante riferimento, non solo per il professionista elettrico, ma anche per gli altri soggetti coinvolti nella progettazione dell’edificio)fornisce informazioni di carattere generale per la realizzazione degli impianti elettrici utilizzatori, per la predisposizione edile ed impiantistica degli impianti di comunicazione elettronica, elettronici (telefoni, trasmissione dati, TV, citofoni, bus), negli edifici destinati ad uso residenziale e terziario, con particolare riferimento alla loro integrazione nella struttura edile ed alla loro coesistenza con gli altri impianti tecnologici.

Ai fini della presente Guida per edifici ad uso residenziale si intendono quelli destinati ad abitazione civile e che contengano anche locali destinati ad altri usi (uffici, studi professionali, negozi, ecc.). Per edifici per uso terziario si intendono quelli destinati ad una specifica funzione o attività ad esempio uffici, attività commerciali, scuole, alberghi, depositi, impianti sportivi ed in genere a finalità di pubblica utilità.

Il documento è già disponibile su CEI webstore.

Convegno CEI

Convegno CEI di formazione gratuita a Rimini

A Rimini, il giorno 21 aprile 2016, avrà luogo il quinto appuntamento con il ciclo di Convegni di formazione gratuita organizzati dal CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano per tutto il 2016. I Convegni di formazione gratuita CEI, giunti ormai alla quindicesima edizione, rappresentano un appuntamento tradizionale con gli sviluppi della normativa elettrotecnica, elettronica e delle telecomunicazioni.
L’incontro, rivolto a tutti gli operatori del settore, verte sul tema degli aggiornamenti normativi in merito a prestazioni funzionali, energetiche e di sicurezza dei sistemi elettrici.

La giornata formativa, con inizio alle ore 9.00, si apre con un intervento incentrato sui criteri per il dimensionamento delle varie parti degli impianti di terra, per la loro pratica esecuzione in relazione alle utenze attive e passive connesse ai sistemi di distribuzione in media tensione (Guida Tecnica CEI 99-5). In seguito, due relazioni affrontano il tema dell’efficienza energetica degli impianti elettrici negli edifici. La prima di esse riguarda l’utilizzo dei sistemi di accumulo, con cenni sul loro futuro utilizzo in ambito domestico e terziario; la seconda fa riferimento alla futura Variante della Norma CEI 64-8 che recepisce la Norma HD 60364-8-1, in cui vengono forniti esempi su come garantire la funzionalità delle prestazioni elettriche e la riduzione dei consumi energetici per un impianto elettrico.
Il Convegno prosegue nel pomeriggio con altri due interventi: il primo, curato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è dedicato alla verifica degli impianti elettrici ai fini del mantenimento delle prestazioni contro l’innesco e la propagazione degli incendi; il secondo prende invece in esame le infrastrutture per gli impianti multi-servizio negli edifici (Guida Tecnica CEI 306-22).
L’appuntamento avrà luogo a Rimini il giorno 21 aprile 2016, presso l’Hotel Touring in Viale Regina Margherita 82, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Il Convegno, con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e in collaborazione con AEIT, ANIE, UNAE Emilia Romagna è stato realizzato con il supporto di importanti aziende del settore: Beta Cavi, Cep, Eaton, Finder, GE Energy Industrial Solutions, Gewiss, Graziadio & C, IMQ, Roncarati, Schneider e Zotup.
A questo Convegno il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati attribuisce n. 6 CFP.

La partecipazione al Convegno è gratuita, previa iscrizione, compilando la scheda online dal sito www.ceiweb.it alla voce Eventi – Convegni di formazione gratuiti entro il 18 aprile 2016 (seguendo questo link).

 

Guida Agevolazioni Fiscali

Online Guida aggiornata agevolazioni fiscali per ristrutturazioni

Detrazione del 50% prorogata fino al 31 dicembre 2016 fino ad un massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare per ristrutturazione edilizia

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la guida aggiornata “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” che contiene tutte le indicazioni relativamente alla proroga della maggiore detrazione Irpef, agevolazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, agevolazione per i condomìni minimi, detrazione (Irpef e Ires) per gli interventi su edifici in zone sismiche e infine la detrazione Irpef per l’acquisto di immobili ristrutturati.

Come noto con la Legge di Stabilità, la detrazione del 50% è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 fino ad un massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Se non ci saranno proroghe, il 1 gennaio 2017 tornerà al 36% la detrazione come indicato nel decreto legge n. 201/2011 che ha reso stabile e permanente questa misura.

Tra le altre proroghe presenti nella Legge di Stabilità troviamo la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati sempre all’arredo dell’immobile nel quale viene eseguita la ristrutturazione. L’importo massimo per cui si può chiedere la detrazione è di 10.000 euro e viene suddivisa in 10 quote annuali.

Come per gli anni precedenti, occorre sottolineare che la detrazione per gli interventi di riqualificazione edilizia non è cumulabile con l’ecobonus 65% per il risparmio energetico. Questo significa che per gli interventi che possono godere di entrambe le agevolazioni, il contribuente deve scegliere di quale usufruire e produrre tutta la documentazione richiesta per l’ottenimento.

Nella legge di stabilità è, inoltre, prevista la detrazione Irpef per l’acquisto di edifici a uso residenziale ristrutturati. Questa detrazione si applica per interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, realizzati da imprese di costruzione o cooperative edilizie, ma entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, devono essere venduti o assegnati.

Nella Guida è, inoltre, presente un paragrafo riguardante i condomìni minimi, cioè quelli che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale, ma che possono usufruire della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni.

Tutta la documentazione da presentare e le modalità di pagamento restano invariate, nella guida qui allegata tutte le indicazioni.
Leggi la Guida agevolazioni fiscali